Cittadinanza italiana per Matrimonio 2025

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Il diritto alla cittadinanza italiana per matrimonio è stabilito dall’articolo 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Tale possibilità è concessa al coniuge di un cittadino italiano, a condizione che non vi sia una separazione legale o un divorzio in corso e che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza dello Stato.


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Palermo Prefettura

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📑 Cittadinanza Italiana per Matrimonio o Unione Civile

(Art. 5, Legge n. 91/1992 – D.Lgs. 5, 6 e 7 del 19/01/2017)

Chi può presentare domanda

  • Coniuge straniero di cittadino/a italiano/a.

  • Straniero unito civilmente a cittadino/a italiano/a, con unione civile regolarmente trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune italiano.

Requisiti principali

I requisiti devono essere mantenuti fino al giorno del giuramento.

1) Residenza legale continuativa

  • 2 anni di residenza in Italia dalla data del matrimonio/unione civile.

  • 3 anni se residente all’estero.

  • 2 anni dalla data del matrimonio/giuramento (se successivo) in caso di coniuge naturalizzato italiano.

  • ⏳ Termini dimezzati in presenza di figli nati o adottati.

📌 La domanda resta valida anche se ci si trasferisce all’estero. In tal caso occorre:

  1. Richiedere al Comune la cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero.

  2. Inviare comunicazione alla Prefettura per chiedere il trasferimento dell’istanza alla rappresentanza diplomatica/consolare competente.

  3. Presentare il certificato di iscrizione A.I.R.E. del coniuge cittadino italiano.

👉 Per i residenti all’estero la domanda si presenta presso Ambasciata o Consolato italiano competente.

2) Conoscenza della lingua italiana (livello minimo B1 QCER)

Obbligatorio per tutti, salvo esenzioni.

✅ Valido se dimostrato con:

  • Titolo di studio (scuola media o superiore) rilasciato da istituto pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIM, MUR o MAECI.

  • Certificazione linguistica linguistica deve essere rilasciata dagli enti riconosciuti:

ℹ️ È possibile rivolgersi ai CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti) per informazioni sui corsi.

❌ Non sono validi i certificati di corsi di qualificazione professionale rilasciati da enti regionali.

3) Esenzioni dall’obbligo di certificazione linguistica

  • Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 T.U. Immigrazione).

  • Chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis T.U. Immigrazione).

  • Chi presenta certificazione medica pubblica che attesti gravi limitazioni all’apprendimento linguistico (età, patologie o disabilità).