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Il diritto alla cittadinanza italiana per matrimonio è stabilito dall’articolo 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Tale possibilità è concessa al coniuge di un cittadino italiano, a condizione che non vi sia una separazione legale o un divorzio in corso e che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza dello Stato.
(Art. 5, Legge n. 91/1992 – D.Lgs. 5, 6 e 7 del 19/01/2017)
Coniuge straniero di cittadino/a italiano/a.
Straniero unito civilmente a cittadino/a italiano/a, con unione civile regolarmente trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune italiano.
I requisiti devono essere mantenuti fino al giorno del giuramento.
2 anni di residenza in Italia dalla data del matrimonio/unione civile.
3 anni se residente all’estero.
2 anni dalla data del matrimonio/giuramento (se successivo) in caso di coniuge naturalizzato italiano.
⏳ Termini dimezzati in presenza di figli nati o adottati.
📌 La domanda resta valida anche se ci si trasferisce all’estero. In tal caso occorre:
Richiedere al Comune la cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero.
Inviare comunicazione alla Prefettura per chiedere il trasferimento dell’istanza alla rappresentanza diplomatica/consolare competente.
Presentare il certificato di iscrizione A.I.R.E. del coniuge cittadino italiano.
👉 Per i residenti all’estero la domanda si presenta presso Ambasciata o Consolato italiano competente.
Obbligatorio per tutti, salvo esenzioni.
✅ Valido se dimostrato con:
Titolo di studio (scuola media o superiore) rilasciato da istituto pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIM, MUR o MAECI.
Certificazione linguistica linguistica deve essere rilasciata dagli enti riconosciuti:
ℹ️ È possibile rivolgersi ai CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti) per informazioni sui corsi.
❌ Non sono validi i certificati di corsi di qualificazione professionale rilasciati da enti regionali.
Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 T.U. Immigrazione).
Chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis T.U. Immigrazione).
Chi presenta certificazione medica pubblica che attesti gravi limitazioni all’apprendimento linguistico (età, patologie o disabilità).