€ 20
Permesso di soggiorno per motivi familiari – Artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/1998 (cd. “coesione familiare”)
Può presentare domanda il titolare di un permesso di soggiorno valido per ricongiungersi con:
Coniuge
Figlio minore, anche se figlio del coniuge o nato fuori dal matrimonio, purché non coniugato e con il consenso dell’altro genitore
Figlio maggiorenne a carico
Genitore a carico
Il permesso di soggiorno per motivi familiari permette di:
accedere ai servizi assistenziali
iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale
iscriversi nelle liste di collocamento
svolgere lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto dei requisiti minimi di età previsti dalla legge