Permesso di soggiorno per motivi familiari

€ 20

Permesso di soggiorno per motivi familiari – Artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/1998 (cd. “coesione familiare”)


Può presentare domanda il titolare di un permesso di soggiorno valido per ricongiungersi con:

  • Coniuge

  • Figlio minore, anche se figlio del coniuge o nato fuori dal matrimonio, purché non coniugato e con il consenso dell’altro genitore

  • Figlio maggiorenne a carico

  • Genitore a carico

Category :

Palermo Questura

Descriptions

Il permesso di soggiorno per motivi familiari permette di:

  • accedere ai servizi assistenziali

  • iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale

  • iscriversi nelle liste di collocamento

  • svolgere lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto dei requisiti minimi di età previsti dalla legge