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Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato ai cittadini stranieri che svolgono un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro. E’ disciplinato dagli artt. 5, 5 bis, 21, 22 del D.Lgs n. 286/98 e succ. mod. artt. 9 ,13, 14 D.P.R. n. 394/99 e succ. Mod.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato può essere rilasciato:
dopo l’ingresso in Italia per lavoro subordinato nell’ambito delle quote stabilite dal Decreto Flussi;
in conversione di un precedente permesso di soggiorno in uno per motivi di lavoro subordinato.
1 anno, se il contratto di lavoro è a tempo determinato;
2 anni, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.
Nella prassi, la durata del permesso corrisponde a quella del contratto di lavoro presentato.
La domanda di rinnovo deve essere presentata:
entro 60 giorni dalla scadenza del permesso,
presso l’Ufficio immigrazione della Questura competente,
tramite la compilazione e l’invio del kit postale.
Il rinnovo è concesso se il richiedente possiede le stesse condizioni previste per il primo rilascio del permesso di soggiorno.