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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è un titolo che consente ai cittadini extra-UE di regolarizzare la propria permanenza in Italia durante la ricerca di un impiego.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è un titolo che consente ai cittadini extra-UE di regolarizzare la propria permanenza in Italia durante la ricerca di un impiego.
Lavoratori extra-UE già titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro che, per dimissioni, licenziamento o mancato rinnovo del contratto, non hanno più un’occupazione;
Studenti extra-UE che hanno completato un percorso accademico o formativo presso un’Università o un ente di formazione riconosciuto in Italia.
⚠️ Per gli studenti, la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione è valida solo se hanno effettivamente frequentato e/o conseguito un titolo di studio in Italia.
Per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, il cittadino straniero deve iscriversi presso il Centro per l’Impiego entro 40 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (se ha già svolto attività lavorativa in Italia).
Durante l’iscrizione, occorre:
dichiarare l’attività lavorativa precedentemente svolta;
confermare la disponibilità a intraprendere una nuova occupazione.
Il lavoratore straniero sarà inserito nelle liste di disponibilità al lavoro solo se in possesso di un permesso di soggiorno ancora valido, che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa.
L’iscrizione può avvenire in due modalità:
Di persona, recandosi presso il Centro per l’Impiego competente in base alla residenza.
Online, tramite la piattaforma regionale dedicata (ad esempio, in Emilia-Romagna attraverso il portale Lavoro per Te).
Al momento dell’iscrizione, è necessario presentare la documentazione richiesta, tra cui il permesso di soggiorno valido e i dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro.
Se la domanda viene accolta, la Questura competente rilascia un permesso di soggiorno per attesa occupazione con una durata non inferiore a un anno, come previsto dalla Legge n. 92/2012, art. 4, comma 30 (Riforma del lavoro).
Questo permesso è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel momento in cui il cittadino straniero trova una nuova occupazione.